L’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (di seguito Consulente ADR), si applica ad ogni impresa, la cui attività comporta spedizione o trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di carico, scarico, riempimento o imballaggio connesse a tali trasporti (1.8.3.1 ADR).
Uno dei dubbi più comuni delle aziende che movimentano prodotti chimici che rientrano nell’accordo ADR, è se nominare o meno il Consulente ADR.
In generale l’esenzione dalla nomina del Consulente ADR è prevista anche per i seguenti casi:
- Nel caso di trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edili o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiore a 450 litri per imballaggio includendo gli IBC/GIR e i grandi imballaggi, e nei limiti delle quantità massime totali specificate al 1.1.3.6. I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano in questa esenzione. Questo punto non si applica alle merci della classe 7 (1.1.3.1 ADR);
- Nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (1.8.3.2 ADR);
- In caso di trasporto di merci pericolose in quantità limitata, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti al 1.1.3.6 (quantità trasportate per unità di trasporto) e 1.7.1.4 (relativamente ai materiali radioattivi), oppure per quantità limitate (3.4 ADR) o per quantità esenti (3.5 ADR) (1.8.3.2 ADR);
- Nel caso di un numero massimo di operazioni annue pari a 24 con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese e per un totale complessivo non superiore a 180 tonnellate, previa comunicazione da parte dell’azienda (D. Lgs. 40/2000).
Secondo l’accordo ADR, gli operatori principali sono tre: speditore (colui che ad esempio classifica, etichetta i colli e predispone i documenti di trasporto di merci e rifiuti pericolosi secondo ADR), trasportatore e destinatario.
Esistono tuttavia una serie di altre figure operative di supporto alle principali.
Da definizione, il caricatore è colui che carica le merci pericolose sui mezzi di trasporto, così come lo scaricatore è l’operatore che scarica merci pericolose da un mezzo di trasporto (capitolo 1.2 ADR).
Sempre seguendo le definizioni riportate nell’ADR, il riempitore è colui che riempie con merci pericolose cisterne, container, veicolo, ecc. mentre per imballatore si intende l’operatore che riempie le merci pericolose in imballaggi e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto (capitolo 1.2 ADR).
È chiaro che da queste definizioni e dai relativi obblighi (1.4.3 ADR), l’obbligo di nomina è riferito non solo a chi spedisce o trasporta merci pericolose, ma anche alle aziende che svolgono operazioni di carico, scarico, imballaggio e riempimento connesse al trasporto di merci pericolose.
Il legale rappresentante che non nomina il consulente ADR è sanzionabile fino a 36.000 euro (D. Lgs. 35/2010).