Il 1° gennaio 2021 è stato introdotto il nuovo Accordo ADR 2021.
Come di consueto, fino al 30 giugno 2021 sarà possibile continuare ad utilizzare le prescrizioni dell’ADR 2019 o adeguarsi al nuovo accordo.
ADR 2021 sarà invece obbligatorio a partire dal 1° luglio 2021.
Di seguito, si riportano le principali novità introdotte da ADR 2021:
- L’obbligo di nomina del Consulente ADR è stato esteso anche alle aziende che svolgono solo ed esclusivamente attività di speditore;
- Anche lo scaricatore è stato aggiunto tra le figure per le quali ricade l’obbligo di presentare la Relazione d’Incidente all’autorità competente;
- Sono state apportate modifiche alla classificazione delle merci della classe 1, 6.2 e 7;
- Sono stati aggiunti diversi numeri ONU nella Tabella A, alcune disposizioni speciali e nuove istruzioni di imballaggio;
- Introdotte variazioni alle dimensioni del marchio identificativo per le batterie al litio, che passano a 100 x 100 mm e 100 x 70 mm per le dimensioni ridotte;
- Aggiunte nuove disposizioni per le batterie al litio;
- Sono state modificate alcune iscrizioni sul marchio di attenzione per l’asfissia per veicoli e container;
- Per le merce per le quali non viene indicata la restrizioni di galleria, devono riportare nel documento di trasporto “(-)”, ad esempio UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (cloruro di zinco), 9, III, (-);
- È stato introdotto un nuovo paragrafo relativo alle rubriche UN 3077 e UN 3082 che permette di utilizzare come nome tecnico anche una rubrica generica, ad esempio UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURE), 9, III (-);
- È stato sostituito il termine “prova” con “ispezione”;
- Sono state apportate modifiche alle disposizioni di trasporto in esenzione 1.1.3.7.