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Composti organici volatili (COV) nel settore Pitture e Vernici

Il D. Lgs. 161/2006 e s.m.i., che ha recepito in Italia la Direttiva 2004/42/CE, ha come finalità quella di prevenire o limitare l’inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili (COV), sulla formazione dell’ozono troposferico a seguito dell’impiego di talune pitture e vernici e di prodotti per carrozzeria.

L’articolo 3 del Decreto ci ricorda che i prodotti elencati nell’allegato I (divisi in pitture e vernici e in prodotti per carrozzeria) possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore ai valori tabellati all’allegato II e se sono etichettati in maniera adeguata.

In accordo all’art. 4 del D. Lgs. 161/2006, tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto, devono essere etichettati riportando:

  1. il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute nell’allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall’allegato II, espresso in g/l;
  2. il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, nel prodotto pronto all’uso.

Si precisa che il decreto non fornisce indicazioni sull’impostazione generale dell’etichettatura. Un suggerimento di indicazioni di etichetta, potrebbe comunque essere il seguente:

  1. Riferimento legislativo (es. Direttiva 2004/42/CE)
  2. Definizione del prodotto (es. Pittura opaca per pareti e soffitti interni)
  3. Valore limite UE per questo prodotto (es. xx g/l)
  4. Contenuto massimo del prodotto (es. Questo prodotto contiene al massimo yy g/l di COV)

È consigliabile inserire queste informazioni nell’area di etichettatura di pericolosità.

Si ricorda che, in base all’art. 6, sono previste sanzioni (arresto fino a due anni o ammenda fino a 10.000 euro) nel caso di immissione sul mercato di prodotti con un contenuto di COV maggiore ai limiti stabiliti.