Il D. Lgs. 161/2006 e s.m.i., che ha recepito in Italia la Direttiva 2004/42/CE, ha come finalità quella di prevenire o limitare l’inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili (COV), sulla formazione dell’ozono troposferico a seguito dell’impiego di talune pitture e vernici e di prodotti per carrozzeria.
L’articolo 3 del Decreto ci ricorda che i prodotti elencati nell’allegato I (divisi in pitture e vernici e in prodotti per carrozzeria) possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore ai valori tabellati all’allegato II e se sono etichettati in maniera adeguata.
In accordo all’art. 4 del D. Lgs. 161/2006, tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto, devono essere etichettati riportando:
- il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute nell’allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall’allegato II, espresso in g/l;
- il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, nel prodotto pronto all’uso.
Si precisa che il decreto non fornisce indicazioni sull’impostazione generale dell’etichettatura. Un suggerimento di indicazioni di etichetta, potrebbe comunque essere il seguente:
- Riferimento legislativo (es. Direttiva 2004/42/CE)
- Definizione del prodotto (es. Pittura opaca per pareti e soffitti interni)
- Valore limite UE per questo prodotto (es. xx g/l)
- Contenuto massimo del prodotto (es. Questo prodotto contiene al massimo yy g/l di COV)
È consigliabile inserire queste informazioni nell’area di etichettatura di pericolosità.
Si ricorda che, in base all’art. 6, sono previste sanzioni (arresto fino a due anni o ammenda fino a 10.000 euro) nel caso di immissione sul mercato di prodotti con un contenuto di COV maggiore ai limiti stabiliti.