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Linee guida generali per la comunicazione delle informazioni a valle

  • Sono inclusi solo gli usi identificati pertinenti. Per esempio, usi quali la formulazione presso il proprio sito e l’uso da parte di consumatori non sono pertinenti se rifornite esclusivamente utilizzatori finali industriali/professionali.
  • Sono inclusi solo gli scenari d’esposizione pertinenti per la miscela. Se trasmettete scenari d’esposizione ricevuti dal vostro fornitore, può non essere necessario allegare scenari d’esposizione per ogni sostanza registrata presente nella miscela, ma solo per quelle sostanze necessarie a indicare le condizioni d’uso sicuro. Tuttavia i destinatari che sono anche responsabili della formulazione possono preferire ricevere tutti gli scenari d’esposizione.
  • Le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi sono adeguate e commisurate al rischio. Le condizioni d’uso devono essere consone alla miscela, agli usi e al settore/gruppo di utilizzatori. Queste devono offrire adeguata protezione senza risultare eccessivamente protettive.
  • Le informazioni importanti sono semplici da recuperare e comprendere. Includere elementi strutturali quali una tabella dei contenuti per facilitare il recupero delle informazioni. Evitare un sovraccarico di informazioni in quanto ciò potrebbe rendere difficile il reperimento delle informazioni essenziali. Includere informazioni sulla stima dell’esposizione e sulla messa in scala se pertinente per i destinatari (generalmente anche per i responsabili della formulazione).
  • Metodi standardizzati e descrittori sono utilizzati nel limite del possibile.Bisognerebbe avvalersi di descrizioni chiare e termini facilmente comprensibili per il lettore. Il sistema di descrittori d’uso standard, le frasi standard e i formati armonizzati per gli scenari d’esposizione supportano l’elaborazione lineare delle informazioni dello scenario d’esposizione, l’automazione e la traduzione. Tuttavia, deve essere presa in considerazione la familiarità del destinatario con questa terminologia e con la terminologia specifica del settore, a seconda dei casi.
  • Gli scenari d’esposizione del fornitore per le sostanze sono raggruppati in usi identificati o categorie d’uso e d’esposizione pertinenti, nei limiti del praticabile. Il raggruppamento può essere realizzato utilizzando scenari d’esposizione generici o una “categoria di uso e di esposizione”. Una categoria di uso e di esposizione è uno scenario d’esposizione che contempla un’ampia gamma di processi o usi. Quando questi raggruppamenti sono applicati in modo adeguato, possono promuovere la chiarezza e la praticità, senza perdere informazioni necessarie a tenere adeguatamente sotto controllo i rischi.
  • Le informazioni nello scenario d’esposizione sono coerenti con le informazioni nel testo principale della scheda di dati di sicurezza. Una sintesi delle informazioni chiave pertinenti provenienti dallo scenario d’esposizione allegato deve essere inclusa nei punti fondamentali della scheda di dati di sicurezza, con un riferimento incrociato alle informazioni dettagliate presenti nello scenario d’esposizione.
  • Le informazioni sulle condizioni operative e sulle misure di gestione dei rischi provenienti da uno scenario d’esposizione del fornitore devono essere chiaramente identificate in quanto tali. Questo principio si applica alle informazioni integrate nel testo principale della scheda di dati di sicurezza o in qualche modo a essa allegate. Gli obblighi a norma di legge associati all’articolo 37, paragrafo 4, del REACH si applicano ai destinatari della miscela se le condizioni descritte negli scenari d’esposizione non sono posti in essere.
  • Tutte le informazioni pertinenti ricevute vengono incluse. Le informazioni sulle sostanze e/o sulle sostanze presenti nella miscela saranno ricevute in diverse forme: integrate nella scheda di dati di sicurezza, allegate come informazioni d’uso sicuro per una miscela o allegate in uno scenario d’esposizione. Assicurarsi che le informazioni ricevute diverse dallo scenario d’esposizione non siano tralasciate al momento dell’identificazione delle informazioni da comunicare ai clienti.
  • Le schede di dati di sicurezza e gli scenari d’esposizione sono forniti nella lingua nazionale dello Stato membro sul cui mercato la sostanza è immessa. Questo principio si applica salvo qualora lo Stato membro in questione disponga diversamente (articolo 31, paragrafo 5, del REACH). Avvalersi delle frasi EuPhraC agevola la promozione dell’armonizzazione e traduzioni ben fatte. Anche l’ECHA-term, una banca dati multilingue per la terminologia chimica sviluppata dall’ECHA, contribuisce a migliorare la qualità delle traduzioni e migliora una comunicazione chiara.
  • La scheda di dati di sicurezza viene riesaminata non appena si rendono disponibili nuove informazioni. Una sfida per i responsabili della formulazione è costituita dal fatto che le informazioni nuove arrivano con tempistiche differenti. Contattare il fornitore per assicurarsi che tutti gli scenari d’esposizione siano ricevuti, nei limiti del possibile. Quando si ricevono informazioni pertinenti, la scheda di dati di sicurezza deve essere aggiornata. Per le sostanze per le quali non sono ancora disponibili scenari d’esposizione, avvalersi delle informazioni esistenti derivate dalla scheda di dati di sicurezza per identificare le misure di gestione dei rischi adeguate. Se si rende disponibile uno scenario d’esposizione dopo la pubblicazione della propria scheda di dati di sicurezza, questa deve essere aggiornata qualora sia necessario apportare modifiche alle informazioni sui pericoli o alle indicazioni di sicurezza (in generale quando si rendono disponibili nuove informazioni pertinenti, come stabilito dall’articolo 31, paragrafo 9, del REACH). Rivedere tutte le informazioni in entrata provenienti dai fornitori per garantire che le informazioni necessarie siano comunicate a valle.
  • Il processo è documentato. Attività quali la comunicazione con i fornitori, l’identificazione delle informazioni da comunicare e la comunicazione a valle della catena di approvvigionamento devono essere registrate e conservate in conformità dell’articolo 36 del REACH. 

La trasmissione dell’informazione lungo la catena di approvvigionamento per i detergenti

I detergenti sono regolamentati dal Regolamento 648/2004. Oltre alla legislazione specifica, devono seguire il CLP come esplicitato all’art. 11 del Reg. 648/2004 (congiuntamente a quanto specificato nell’Allegato VII.A). Pertanto i detergenti classificati pericolosi devono essere etichettati anche in accordo con il Regolamento CLP.

In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 11 del Reg. 648/2004 prescrive che per i detergenti venduti al consumatore le informazioni specifiche devono figurare sulla confezione caratteri leggibili, visibili e indelebili. Oltre a quanto richiesto dall’art. 17 del CLP, le informazioni che devono essere riportate sull’etichetta di pericolo sono:

  • denominazione commerciale della miscela (art. 11.2 Reg. 648/2004);
  • indicazioni del contenuto (in peso o volume) dei componenti, in conformità delle specifiche di cui all’Allegato VII.A, per prodotti venduti al consumatore (art. 11.3 Reg. 648/2004);
  • nome, indirizzo e numero di telefono del responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato (art. 11.2 Reg. 648/2004);
  • indirizzo e indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all’art. 9 paragrafo 3 (art.11.2 Reg. 648/2004).

Il Reg. 648/2004 richiede che su tutti i documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati sfusi figurino le stesse indicazioni sopra elencate. 

L’ultimo paragrafo dell’Allegato VII.A specifica che i detergenti destinati all’uso nel settore industriale o istituzionale e non resi disponibili al pubblico, non devono rispettare i requisiti dell’Allegato VII.A “purché le informazioni equivalenti vengano fornite mediante schede informative tecniche, schede di sicurezza o equivalenti”.

In pratica, la composizione può anche essere omessa dall’etichetta a patto che sia riportata sulla SDS o su materiale tecnico equivalente. 

Va sottolineato che per i detergenti che soddisfano i requisiti dell’articolo 31, paragrafi 1 e 3 del REACH e che sono destinati a utilizzatori professionali vige l’obbligo di fornitura di SDS che descrive le informazioni relative ai pericoli e alla sicurezza del prodotto. 

Nella sezione 3.2 della SDS, se presenti nel detergente in concentrazioni superiori allo 0,01% in peso, andranno elencate le fragranze allergizzanti identificate dalla

Scientific Committee on Cosmetic and Non-Food-Products intended for Consumers(SCCNFP) e riportate nell’Allegato III del Regolamento 1223/2009. 

A tal proposito, la Commissione suggerisce che la sottosezione 3.2 della SDS sia utilizzata anche per fornire informazioni in merito alla composizione dei detergenti a sensi del Reg. 648/2004 purché i due elenchi siano chiaramente differenziati l’uno dall’altro mediante sottotitoli idonei che indichino a quale atto legislativo fanno riferimento. 

In aggiunta alle informazioni sugli ingredienti che sono elencate nella SDS, l’articolo 9, paragrafo 3 del Reg. 648/2004 impone che i responsabili della immissione sul mercato rendano disponibile gratuitamente, al personale medico, su richiesta e senza ritardi, una “Scheda tecnica degli ingredienti”, redatta secondo le disposizioni dell’Allegato VII.C.

Questa scheda deve contenere il nome del detergente, quello del fabbricante e l’elenco completo, in ordine decrescente di concentrazione di tutti gli ingredienti del prodotto. Gli ingredienti devono essere elencati usando i nomi IUPAC e INCI e il numero CAS. È importante sottolineare che queste schede sono destinate esclusivamente al “personale medico” e non devono essere rese disponibili al pubblico. 

La responsabilità dell’etichettatura e dell’imballaggio del detergente ricade su: 

  •   fabbricanti/produttori e importatori di detergenti,
  •  qualsiasi attore che cambia la formulazione (composizione) di un detergente,
  •  qualsiasi attore che cambia l’etichettatura e l’imballaggio di un detergente incluso il rivenditore o il distributore che vende detergenti con il proprio marchio. 

Infine, un prodotto detergente e biocida (ad es. disinfettanti antibatterici) deve rispettare i requisiti dell’art.69 del Regolamento 528/2012 (biocidi) oltre ai requisiti specifici del Reg. 648/2004 (detergenti).