Come noto, il mercato elvetico non contempla direttamente il Regolamento REACH e CLP.
Tuttavia, un tentativo di allineamento tra la normativa dell’Unione Europea e della Svizzera viene effettuato attraverso la pubblicazione del regolamento chimico svizzero (OPChim) e il nuovo documento per la redazione delle SDS.
È importante tener presente che in Svizzera, al posto del termine “miscela” utilizzato nel REACH, si utilizza in genere il termine “preparato”.
Inoltre, “fabbricante”, utilizzato in Svizzera, raggruppa i termini di “fabbricante”, “fornitore”, “importato”, “utilizzatore a valle” impiegati nel REACH.
Secondo i regolamenti svizzeri, per “fabbricante” si intende:
- ogni persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che, a titolo professionale o commerciale, fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati od oggetti;
- per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata:
- con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario,
- con un nome commerciale proprio,
- in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, o
- per un altro impiego;
- una persona che fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto da un terzo in Svizzera è considerata fabbricante esclusivo se ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera; se tale persona non ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera, il fabbricante esclusivo è il terzo.
La SDS deve essere consegnata nelle lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano) desiderate dall’acquirente. Di comune intesa, e cioè con il consenso sia del fornitore che dell’acquirente, essa può essere consegnata in un’altra lingua. L’allegato alla scheda di dati di sicurezza estesa (scenari di esposizione), se previsto, può essere redatto in inglese.
Le disposizioni fondamentali che riguardano la SDS sono sancite agli articoli 16–23 OPChim.
Per la stesura della scheda di dati di sicurezza, l’articolo 20 capoverso 1 in combinato disposto con l’allegato 2 numero 3 OPChim rimanda all’allegato II del regolamento REACH, così come modificato mediante il regolamento (UE) n. 2020/787.
Le schede di dati di sicurezza che soddisfano pienamente i requisiti fissati dal regolamento UE-REACH sono considerate conformi in Svizzera se le seguenti sezioni sono state adeguate alle esigenze svizzere descritte nell’ allegato 2 numero 3.2 OPChim in connessione con allegato 1 OPChim, ovvero:
- SEZIONE 1 (identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa):
- Identificazione del fabbricante;
- Indirizzo di posta elettronica della persona competente che ha redatto la SDS;
- Numero telefonico di Tox Info Suisse;
- Numero UFI;
- SEZIONE 7 (manipolazione e immagazzinamento):
- Stoccaggio di sostanze pericolose secondo le indicazioni KVU.
- SEZIONE 8 (controllo dell’esposizione e protezione individuale):
- Valori limite per l’esposizione sul posto di lavoro (MAK);
- Valori limite biologici (BAT);
- Valori limite SUVA;
- Controlli dell’esposizione (ovvero DPI e misure tecniche, oltre che le procedure di monitoraggio);
- SEZIONE 13 (considerazioni sullo smaltimento):
- Adeguamento alle normative svizzere (esempio RS 814.600);
- Metodi di trattamento dei rifiuti;
- SEZIONE 15 (informazioni sulla regolamentazione)
- Norme nazionali svizzere (ad esempio COV, varie limitazioni, indicazioni gruppo prodotti chimici (All. 5 OPChim), ecc.).
Anziché adeguare le singole sezioni della scheda di dati di sicurezza, vi è anche la possibilità di redigere una pagina di copertina su cui figurino i complementi necessari per la Svizzera e di allegare tale pagina alla scheda di dati di sicurezza compilata secondo REACH, a condizione che la copertina formi un’unità con la scheda di dati di sicurezza sia in caso di consegna su carta che in caso di trasmissione elettronica.