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Prodotti da costruzione

Il Regolamento (UE) 305/2011(CPR) fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione.

Per prodotto da costruzione, si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Il regolamento prevede quindi che il fabbricante, all’atto di immissione sul mercato di un prodotto da costruzione, rispetti l’eventuale norma armonizzata applicabile oppure sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea (ETA). Frutto di questa conformità è l’elaborazione della dichiarazione di prestazione del prodotto.

Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante apporrà la marcatura CE sul prodotto.

La norma regola gli obblighi per tutti gli operatori economici ovvero, fabbricante, importatore e distributore.

Il D. Lgs. 106/2017 e smi fissa il regime sanzionatorio (penale e amministrativo) sia per gli operatori economici sopra citati in caso di immissione sul mercato di prodotti non conformi al Regolamento CPR, sia per le violazioni da parte del costruttore, del direttori lavori, del direttore dell’esecuzione, del collaudatore e del progettista dell’opera qualora prescrivano o impieghino prodotti non conformi secondo il Regolamento (EU) 305/2011.

Alcune norme armonizzate relative ai prodotti da costruzione:

  • UNI EN 13813 – Materiali per massetti
  • UNI EN 998-1 – Malte per intonaci interni ed esterni
  • UNI EN 15824 – Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici
  • UNI EN 1504-2 – Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo

Direttiva 2022/431/UE: novità per le sostanze tossiche per la riproduzione

è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2022/431 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La Direttiva dovrà essere recepita dallo Stato Membro entro il 5 aprile 2024.

Con questo nuovo atto normativo, vengono introdotte diverse novità di cui le principali possono così essere riassunte:

  1. Il titolo della Direttiva 2004/37/CE viene modificato, introducendo, accanto, ad agenti cancerogeni e mutageni, anche le sostanze tossiche per la riproduzione;
  2. Analogamente agli agenti cancerogeni e mutageni, vengono riportate le definizioni per sostanza tossica per la riproduzione, ovvero:
    1. «sostanza tossica per la riproduzione»: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B (H360) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
    2. «sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;
    3. «sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;»
  3. La logica prevenzionistica per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione segue quella già presente per gli agenti cancerogeni e mutageni, STOP, ovvero sostituzione/eliminazione, ricorso a sistemi chiusi, riduzione al minimo dei lavoratori esposti, valutazione dell’esposizione per la verifica del rispetto dei valori di esposizione professionale;
  4. Formazione periodica per i lavoratori esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione.

Il nuovo allegato III della Direttiva 2022/431, modifica le seguenti sostanze:

  • Benzene (CAS 71-43-2)

Parallelamente, la stessa Direttiva aggiunge, tra le altre, diverse sostanze tossiche per la riproduzione, ponendo, se presente, un valore limite espositivo, e le osservazioni del caso:

  • Acrilonitrile (CAS 107-13-1);
  • Composti del nickel;
  • Piombo inorganico e suoi composti;
  • N,N-dimetilacetammide (CAS 127-19-5);
  • Nitrobenzene (CAS 98-95-3);
  • N,N-dimetilformamide (CAS 68-12-2);
  • 2-metossietanolo (108-86-4);
  • 2-metiossietil acetato (CAS 110-49-6);
  • 2-etossi etanolo (CAS 110-80-5);
  • 2-acetato di 2-etossietile (CAS 111-15-9);
  • 1-metil-2-pirrolidone (CAS 872-50-4);
  • Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido di mercurio e cloruro di mercurio (misurati come mercurio);
  • Bisfenolo A;
  • Monossido di carbonio

Per quanto concerne il piombo e i suoi composti ionici, l’allegato III bis, introduce il valore limite biologico e misure di sorveglianza sanitaria.