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Addestramento obbligatorio: obbligo immediato e sanzioni

Tra le novità introdotte dalla “mini-riforma” al D. Lgs. 81/08, ovvero il D. Lgs. 146/2021, vi è il caso dell’addestramento oggetto, tra l’altro, di una recente Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): Circolare INL n. 1/2022.

L’art. 2 cc) del D. Lgs. 81/08 definisce addestramento, il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Secondo il nuovo decreto (che modifica art. 37 comma 5 del D. Lgs. 81/08), l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Al netto del fatto che il D. Lgs. 146/2021 NON ha previsto un periodo di transizione, che permetta alle aziende di adeguarsi, le disposizioni si applicano dal 22 dicembre 2021 (ovvero il giorno successivo alla conversione in legge, con Legge 215/2021).

La Circolare INL precisa che i “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicatarichieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.

Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.”

Ne consegue che da un punto di vista sanzionatorio, la mancata immediata applicazione dell’addestramento può comportare in capo al datore di lavoro o al dirigente (se delegato), una sanzione di 300 euro per ciascun lavoratore interessato.

Nel caso di mancata formazione (esempio generale, specifica, ecc.), il datore di lavoro ed il dirigente (se delegato) possono essere puniti con arretro da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €.

Da un punto di vista operativo, si consiglia di avviare una campagna di addestramento e di applicare le procedure operative presenti in azienda, integrando quelle mancanti per le varie attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche dispositivi di protezione individuale.

Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni

E’ sempre buona cosa ricordare che il D. Lgs. 81/08 (che è stato aggiornato proprio in questi giorni), all’Allegato XXVI, impone che i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e che contengono sostanze o miscele classificate pericolose per il Regolamento CLP (per le classi di pericolo fisico o di salute), nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le  tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele, devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo CLP.

L’allegato prevede che tale etichetta possa essere:

  • Sostituita da cartelli di avvertimento normati dal D. Lgs. 81/08 che riportino lo stesso pittogramma o simbolo. Se non esiste alcun simbolo equivalente, prevale quanto predisposto dal Regolamento CLP;
  • Completata da ulteriori informazioni, come il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
  • Completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, dall’etichettatura del trasporto (ADR, IMDG, ecc.).

La segnaletica deve essere visibile, e in forma rigida, autoadesiva o verniciata. Si consiglia di fare riferimento a quanto predisposto dal Regolamento CLP e dall’Accordo ADR, per quanto riguarda un’etichettatura conforme di prodotto.

Per quanto riguarda le tubazioni, l’etichettatura deve essere applicata in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte. 

Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato (ad esempio “materiale infiammabile” o “sostanze velenose”).

Se non esiste alcun simbolo equivalente, prevale quanto predisposto dal CLP. Tuttavia, si consiglia di applicare anche le pertinenti etichette CLP al fine di garantire l’uso sicuro delle sostanze o miscele. 

I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.