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Direttiva 2022/431/UE: novità per le sostanze tossiche per la riproduzione

è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2022/431 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La Direttiva dovrà essere recepita dallo Stato Membro entro il 5 aprile 2024.

Con questo nuovo atto normativo, vengono introdotte diverse novità di cui le principali possono così essere riassunte:

  1. Il titolo della Direttiva 2004/37/CE viene modificato, introducendo, accanto, ad agenti cancerogeni e mutageni, anche le sostanze tossiche per la riproduzione;
  2. Analogamente agli agenti cancerogeni e mutageni, vengono riportate le definizioni per sostanza tossica per la riproduzione, ovvero:
    1. «sostanza tossica per la riproduzione»: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B (H360) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
    2. «sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;
    3. «sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;»
  3. La logica prevenzionistica per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione segue quella già presente per gli agenti cancerogeni e mutageni, STOP, ovvero sostituzione/eliminazione, ricorso a sistemi chiusi, riduzione al minimo dei lavoratori esposti, valutazione dell’esposizione per la verifica del rispetto dei valori di esposizione professionale;
  4. Formazione periodica per i lavoratori esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione.

Il nuovo allegato III della Direttiva 2022/431, modifica le seguenti sostanze:

  • Benzene (CAS 71-43-2)

Parallelamente, la stessa Direttiva aggiunge, tra le altre, diverse sostanze tossiche per la riproduzione, ponendo, se presente, un valore limite espositivo, e le osservazioni del caso:

  • Acrilonitrile (CAS 107-13-1);
  • Composti del nickel;
  • Piombo inorganico e suoi composti;
  • N,N-dimetilacetammide (CAS 127-19-5);
  • Nitrobenzene (CAS 98-95-3);
  • N,N-dimetilformamide (CAS 68-12-2);
  • 2-metossietanolo (108-86-4);
  • 2-metiossietil acetato (CAS 110-49-6);
  • 2-etossi etanolo (CAS 110-80-5);
  • 2-acetato di 2-etossietile (CAS 111-15-9);
  • 1-metil-2-pirrolidone (CAS 872-50-4);
  • Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido di mercurio e cloruro di mercurio (misurati come mercurio);
  • Bisfenolo A;
  • Monossido di carbonio

Per quanto concerne il piombo e i suoi composti ionici, l’allegato III bis, introduce il valore limite biologico e misure di sorveglianza sanitaria.