La trasmissione dell’informazione lungo la catena di approvvigionamento per i detergenti

I detergenti sono regolamentati dal Regolamento 648/2004. Oltre alla legislazione specifica, devono seguire il CLP come esplicitato all’art. 11 del Reg. 648/2004 (congiuntamente a quanto specificato nell’Allegato VII.A). Pertanto i detergenti classificati pericolosi devono essere etichettati anche in accordo con il Regolamento CLP.

In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 11 del Reg. 648/2004 prescrive che per i detergenti venduti al consumatore le informazioni specifiche devono figurare sulla confezione caratteri leggibili, visibili e indelebili. Oltre a quanto richiesto dall’art. 17 del CLP, le informazioni che devono essere riportate sull’etichetta di pericolo sono:

  • denominazione commerciale della miscela (art. 11.2 Reg. 648/2004);
  • indicazioni del contenuto (in peso o volume) dei componenti, in conformità delle specifiche di cui all’Allegato VII.A, per prodotti venduti al consumatore (art. 11.3 Reg. 648/2004);
  • nome, indirizzo e numero di telefono del responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato (art. 11.2 Reg. 648/2004);
  • indirizzo e indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all’art. 9 paragrafo 3 (art.11.2 Reg. 648/2004).

Il Reg. 648/2004 richiede che su tutti i documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati sfusi figurino le stesse indicazioni sopra elencate. 

L’ultimo paragrafo dell’Allegato VII.A specifica che i detergenti destinati all’uso nel settore industriale o istituzionale e non resi disponibili al pubblico, non devono rispettare i requisiti dell’Allegato VII.A “purché le informazioni equivalenti vengano fornite mediante schede informative tecniche, schede di sicurezza o equivalenti”.

In pratica, la composizione può anche essere omessa dall’etichetta a patto che sia riportata sulla SDS o su materiale tecnico equivalente. 

Va sottolineato che per i detergenti che soddisfano i requisiti dell’articolo 31, paragrafi 1 e 3 del REACH e che sono destinati a utilizzatori professionali vige l’obbligo di fornitura di SDS che descrive le informazioni relative ai pericoli e alla sicurezza del prodotto. 

Nella sezione 3.2 della SDS, se presenti nel detergente in concentrazioni superiori allo 0,01% in peso, andranno elencate le fragranze allergizzanti identificate dalla

Scientific Committee on Cosmetic and Non-Food-Products intended for Consumers(SCCNFP) e riportate nell’Allegato III del Regolamento 1223/2009. 

A tal proposito, la Commissione suggerisce che la sottosezione 3.2 della SDS sia utilizzata anche per fornire informazioni in merito alla composizione dei detergenti a sensi del Reg. 648/2004 purché i due elenchi siano chiaramente differenziati l’uno dall’altro mediante sottotitoli idonei che indichino a quale atto legislativo fanno riferimento. 

In aggiunta alle informazioni sugli ingredienti che sono elencate nella SDS, l’articolo 9, paragrafo 3 del Reg. 648/2004 impone che i responsabili della immissione sul mercato rendano disponibile gratuitamente, al personale medico, su richiesta e senza ritardi, una “Scheda tecnica degli ingredienti”, redatta secondo le disposizioni dell’Allegato VII.C.

Questa scheda deve contenere il nome del detergente, quello del fabbricante e l’elenco completo, in ordine decrescente di concentrazione di tutti gli ingredienti del prodotto. Gli ingredienti devono essere elencati usando i nomi IUPAC e INCI e il numero CAS. È importante sottolineare che queste schede sono destinate esclusivamente al “personale medico” e non devono essere rese disponibili al pubblico. 

La responsabilità dell’etichettatura e dell’imballaggio del detergente ricade su: 

  •   fabbricanti/produttori e importatori di detergenti,
  •  qualsiasi attore che cambia la formulazione (composizione) di un detergente,
  •  qualsiasi attore che cambia l’etichettatura e l’imballaggio di un detergente incluso il rivenditore o il distributore che vende detergenti con il proprio marchio. 

Infine, un prodotto detergente e biocida (ad es. disinfettanti antibatterici) deve rispettare i requisiti dell’art.69 del Regolamento 528/2012 (biocidi) oltre ai requisiti specifici del Reg. 648/2004 (detergenti).