Addestramento obbligatorio: obbligo immediato e sanzioni

Tra le novità introdotte dalla “mini-riforma” al D. Lgs. 81/08, ovvero il D. Lgs. 146/2021, vi è il caso dell’addestramento oggetto, tra l’altro, di una recente Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): Circolare INL n. 1/2022.

L’art. 2 cc) del D. Lgs. 81/08 definisce addestramento, il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Secondo il nuovo decreto (che modifica art. 37 comma 5 del D. Lgs. 81/08), l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Al netto del fatto che il D. Lgs. 146/2021 NON ha previsto un periodo di transizione, che permetta alle aziende di adeguarsi, le disposizioni si applicano dal 22 dicembre 2021 (ovvero il giorno successivo alla conversione in legge, con Legge 215/2021).

La Circolare INL precisa che i “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicatarichieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.

Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.”

Ne consegue che da un punto di vista sanzionatorio, la mancata immediata applicazione dell’addestramento può comportare in capo al datore di lavoro o al dirigente (se delegato), una sanzione di 300 euro per ciascun lavoratore interessato.

Nel caso di mancata formazione (esempio generale, specifica, ecc.), il datore di lavoro ed il dirigente (se delegato) possono essere puniti con arretro da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €.

Da un punto di vista operativo, si consiglia di avviare una campagna di addestramento e di applicare le procedure operative presenti in azienda, integrando quelle mancanti per le varie attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche dispositivi di protezione individuale.

FORMAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti aventi un certificato CFP ADR coinvolto nel trasporto di merci pericolose per strada (8.2.3 ADR). Tutte le persone le cui funzioni hanno a che fare con il trasporto stradale di merci pericolose devono avere ricevuto, conformemente al capitolo 1.3, una formazione sulle disposizioni che regolano il trasporto di queste merci, rispondente alle loro responsabilità e funzioni. Questa prescrizione si applica, per esempio, al personale impiegato dal trasportatore o dallo speditore, al personale che carica e scarica le merci pericolose, al personale che lavora nei depositi intermedi o per le agenzie di spedizione ed ai caricatori e ai conducenti di veicoli diversi da quelli aventi un certificato CFP ADR, coinvolti nel trasporto di merci pericolose per strada. Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose (Capitolo 1.3 ADR).
  • Campo di applicazione
Le persone impiegate presso gli operatori ADR (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore, riempitore, scaricatore), il cui campo d’attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono avere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. I dipendenti devono essere addestrati conformemente alla natura della formazione prima di assumere delle responsabilità e devono svolgere funzioni, per le quali la formazione richiesta non è ancora stata fornita, solamente sotto la supervisione di una persona addestrata. La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla security del trasporto di merci pericolose come riportato nelle disposizioni concernenti la security (Capitolo 1.10 ADR).
  • Natura della formazione
La formazione deve avere il seguente contenuto, adeguata alle responsabilità e funzioni della persona interessata.
  • Formazione di base
Il personale si deve familiarizzare con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.
  • Formazione specifica
Il personale deve avere una formazione direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, sulle prescrizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un’operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere al corrente delle prescrizioni concernenti gli altri modi di trasporto.
  • Formazione in materia di sicurezza
Il personale deve avere una formazione sui rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d’esposizione derivanti dal verificarsi d’incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico. La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d’emergenza.
  • Periodicità della formazione
La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni
  • Documentazione
Le registrazioni della formazione ricevuta conformemente a questo capitolo devono essere conservate dal datore di lavoro e rese disponibili al dipendente o all’autorità competente su richiesta. Le registrazioni devono essere tenute dal datore di lavoro per un periodo di tempo stabilito dall’autorità competente. Le registrazioni della formazione devono essere verificate all’atto di una nuova assunzione. Formazione in materia di security (Capitolo 1.10) La formazione iniziale e i successivi aggiornamenti previsti nel capitolo 1.3 devono includere anche elementi di sensibilizzazione sulla security. I corsi di aggiornamento sulla security non devono necessariamente essere unicamente collegati alle modifiche della regolamentazione. La formazione in materia di security deve comprendere la natura dei rischi riguardanti la security, il loro riconoscimento, le metodologie per ridurli e le azioni da intraprendere in caso di infrazioni alla security. Essa deve inoltre comprendere la consapevolezza dei piani di security, se esistenti, tenuto conto delle responsabilità e funzioni di ogni individuo nella attuazione di tali piani. Questa formazione deve essere fornita, al momento dell’impiego, alle persone che lavorano nell’ambito del trasporto delle merci pericolose, a meno che venga provato che l’abbiano già ricevuta, e deve essere periodicamente integrata con formazione aggiornata. Le registrazioni di tutta la formazione ricevuta sulla security devono essere tenute dal datare di lavoro e messe a disposizione del dipendente o dell’autorità competente su richiesta. Le registrazioni devono essere conservate dal datore di lavoro per un periodo di tempo stabilito dall’autorità competente.