Il Regolamento (UE) 305/2011(CPR) fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione.
Per prodotto da costruzione, si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
Il regolamento prevede quindi che il fabbricante, all’atto di immissione sul mercato di un prodotto da costruzione, rispetti l’eventuale norma armonizzata applicabile oppure sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea (ETA). Frutto di questa conformità è l’elaborazione della dichiarazione di prestazione del prodotto.
Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante apporrà la marcatura CE sul prodotto.
La norma regola gli obblighi per tutti gli operatori economici ovvero, fabbricante, importatore e distributore.
Il D. Lgs. 106/2017 e smi fissa il regime sanzionatorio (penale e amministrativo) sia per gli operatori economici sopra citati in caso di immissione sul mercato di prodotti non conformi al Regolamento CPR, sia per le violazioni da parte del costruttore, del direttori lavori, del direttore dell’esecuzione, del collaudatore e del progettista dell’opera qualora prescrivano o impieghino prodotti non conformi secondo il Regolamento (EU) 305/2011.
Alcune norme armonizzate relative ai prodotti da costruzione:
- UNI EN 13813 – Materiali per massetti
- UNI EN 998-1 – Malte per intonaci interni ed esterni
- UNI EN 15824 – Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici
- UNI EN 1504-2 – Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo